STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA “LA STANZA ACCANTO”,
Costituzione, sede, durata, oggetto sociale
– 1) Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della L.R.T. 9 dicembre 2002, n. 42,
e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l’Associazione di
promozione sociale denominata “La stanza accanto”, con sede presso l’Abbazia di San Miniato al Monte,
via Porte Sante n. 34, 50125 Firenze, che ha durata a tempo indeterminato.
– 2) L’Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale
nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela
degli interessi economici degli associati. In particolare, l’Associazione si pone come finalità
istituzionale quella di offrire un sostegno morale nell’ascoltare, condividere e accogliere
i genitori che hanno prematuramente perso un proprio figlio.
Tali finalità verranno perseguite mediante lo svolgimento di varie attività, ed in particolare:
incontri e pubblicazioni per la commemorazione dei ragazzi scomparsi;
conferenze, convegni, dibattiti, seminari, concerti;
pubblicazione di un bollettino e pubblicazione di atti di seminari o convegni;
attività di carattere culturale-ricreativo, quali viaggi e visite a luoghi di interesse religioso
o di interesse storico-artistico.
Associati
– 3) Possono far parte dell’Associazione coloro che ne condividono gli scopi e che sono accomunati dal dolore
per la prematura perdita di un figlio. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa
annuale nella misura fissata dal Consiglio direttivo, alla partecipazione alla vita associativa, nonché al rispetto
dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
– 4) Ai fini dell’adesione all’associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al
Consiglio direttivo, che provvede all’ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente.
Contro l’eventuale diniego di ammissione, che dovrà essere motivato, è possibile proporre appello all’Assemblea.
La qualità di socio viene meno in caso o di recesso, da esercitarsi mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo,
o di provvedimento di esclusione da parte del Consiglio direttivo stesso, che verrà adottato qualora il socio
mostri di non condividere gli scopi dell’Associazione o non effettui il pagamento della quota sociale.
Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello all’Assemblea.
Il Consiglio direttivo potrà ammettere in qualità di soci onorari coloro che per le loro benemerenze in campo religioso,
culturale o sociale possono offrire un valido sostegno alle attività dell’Associazione. La qualità di socio onorario
potrà inoltre essere riconosciuta a enti e istituzioni che contribuiranno in misura determinante, con la loro opera o con
il sostegno ideale ovvero economico, alle iniziative dell’associazione. La qualità di socio onorario non comporta
il pagamento della quota associativa.
– 5) L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti
gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
– 6) L’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate,
in forma libera e gratuita, dagli associati. In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
Organi dell’Associazione
– 7) Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea degli associati
il Consiglio direttivo
il Presidente.
– 8) L’Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative.
Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno e tutte le volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia
richiesta almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, almeno dieci giorni prima,
con indicazione del luogo, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. Nei confronti degli associati che lo avranno
previamente consentito, la convocazione potrà essere fatta anche mediante messaggi di posta elettronica.
L’Assemblea delibera sull’approvazione dei bilanci, sulla nomina del Consiglio direttivo e del Presidente
ed esercita i poteri di cui ai paragrafi quattro, nove e diciassette del presente Statuto. Sono ad essa inoltre
riservate le delibere riguardanti:
– 8a) accettazione di eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;
– 8b) stipula di contratti di locazione di beni immobili;
– 8c) acquisto e vendita di beni immobili;
– 8d) stipula di convenzioni con enti publici;
– 8e) richiesta ed accettazione di contributi da parte di enti pubblici.
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati;
in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato può
intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Un associato non può avere più di due deleghe.
L’Assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.