Lo Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA “LA STANZA ACCANTO”,
Costituzione, sede, durata, oggetto sociale
– 1) Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della L.R.T. 9 dicembre 2002, n. 42,
e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l’Associazione di
promozione sociale denominata “La stanza accanto”, con sede presso l’Abbazia di San Miniato al Monte,
via Porte Sante n. 34, 50125 Firenze, che ha durata a tempo indeterminato.
– 2) L’Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale
nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela
degli interessi economici degli associati. In particolare, l’Associazione si pone come finalità
istituzionale quella di offrire un sostegno morale nell’ascoltare, condividere e accogliere
i genitori che hanno prematuramente perso un proprio figlio.
Tali finalità verranno perseguite mediante lo svolgimento di varie attività, ed in particolare:
incontri e pubblicazioni per la commemorazione dei ragazzi scomparsi;
conferenze, convegni, dibattiti, seminari, concerti;
pubblicazione di un bollettino e pubblicazione di atti di seminari o convegni;
attività di carattere culturale-ricreativo, quali viaggi e visite a luoghi di interesse religioso
o di interesse storico-artistico.
Associati
– 3) Possono far parte dell’Associazione coloro che ne condividono gli scopi e che sono accomunati dal dolore
per la prematura perdita di un figlio. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa
annuale nella misura fissata dal Consiglio direttivo, alla partecipazione alla vita associativa, nonché al rispetto
dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
– 4) Ai fini dell’adesione all’associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al
Consiglio direttivo, che provvede all’ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente.
Contro l’eventuale diniego di ammissione, che dovrà essere motivato, è possibile proporre appello all’Assemblea.
La qualità di socio viene meno in caso o di recesso, da esercitarsi mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo,
o di provvedimento di esclusione da parte del Consiglio direttivo stesso, che verrà adottato qualora il socio
mostri di non condividere gli scopi dell’Associazione o non effettui il pagamento della quota sociale.
Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello all’Assemblea.
Il Consiglio direttivo potrà ammettere in qualità di soci onorari coloro che per le loro benemerenze in campo religioso,
culturale o sociale possono offrire un valido sostegno alle attività dell’Associazione. La qualità di socio onorario
potrà inoltre essere riconosciuta a enti e istituzioni che contribuiranno in misura determinante, con la loro opera o con
il sostegno ideale ovvero economico, alle iniziative dell’associazione. La qualità di socio onorario non comporta
il pagamento della quota associativa.
– 5) L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti
gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
– 6) L’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate,
in forma libera e gratuita, dagli associati. In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
Organi dell’Associazione
– 7) Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea degli associati
il Consiglio direttivo
il Presidente.
– 8) L’Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative.
Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno e tutte le volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia
richiesta almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, almeno dieci giorni prima,
con indicazione del luogo, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. Nei confronti degli associati che lo avranno
previamente consentito, la convocazione potrà essere fatta anche mediante messaggi di posta elettronica.
L’Assemblea delibera sull’approvazione dei bilanci, sulla nomina del Consiglio direttivo e del Presidente
ed esercita i poteri di cui ai paragrafi quattro, nove e diciassette del presente Statuto. Sono ad essa inoltre
riservate le delibere riguardanti:
– 8a) accettazione di eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;
– 8b) stipula di contratti di locazione di beni immobili;
– 8c) acquisto e vendita di beni immobili;
– 8d) stipula di convenzioni con enti publici;
– 8e) richiesta ed accettazione di contributi da parte di enti pubblici.
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati;
in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato può
intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Un associato non può avere più di due deleghe.
L’Assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

– 9) L’Assemblea straordinaria degli associati può modificare il presente Statuto a condizione che ad essa partecipi
la maggioranza degli associati e che la delibera di modificazione sia assunta con il voto favorevole dei due terzi
dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati.
– 10) Il Consiglio direttivo si compone del Presidente dell’Associazione e di altri due o quattro consiglieri eletti
dall’Assemblea tra gli associati. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione
mediante cooptazione, salvo quanto previsto nel paragrafo undici che segue in caso di morte o dimissioni del Presidente.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto

e dovrà essere convocata una assemblea per il suo rinnovo e per il rinnovo della carica di Presidente dell’Associazione.
La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso spese. Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell’associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell’assemblea dalla legge e dal presente Statuto.
– 11) Il Presidente è eletto dall’Assemblea fra gli associati contestualmente alla elezione degli altri membri
del Consiglio direttivo. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente
eletto dal Consiglio direttivo al proprio interno. In caso di morte o dimissioni del Presidente prima della scadenza
del mandato, si provvederà alla convocazione di una Assemblea per la elezione di un nuovo Presidente, che durerà in carica
fino alla scadenza del mandato originario.
Bilancio consuntivo e preventivo
– 12) Il Consiglio direttivo predispone la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea
per la relativa approvazione. Il bilancio consuntivo si compone di un rendiconto economico-finanziario relativo
all’esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato a maggioranza
dall’Assemblea entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo. E’ vietata la distribuzione fra gli associati,
anche se indiretta, di proventi, utili o avanzi di gestione.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
Il bilancio preventivo è approvato a maggioranza dall’Assemblea entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno a cui si riferisce.
I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che li approvano,
a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.Risorse economiche e patrimonio dell’Associazione
13) Le risorse economiche e il patrimonio dell’Associazione, utilizzabili unicamente per l’esercizio delle sue attività statutarie,
sono costituiti da:
– 13a) quote e contributi degli associati e erogazioni liberali degli associati e di terzi;
– 13b) eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;
– 13c) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
– 13d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali
finalizzate al funzionamento dell’associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
– 13e) proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese agli associati e a terzi, anche nell’ambito di attività economiche
di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria
e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
– 13 f) altre entrate compatibili con le finalità sociali.
Responsabilità patrimoniale
14) L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni stipulate.
L’Associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale
ed extracontrattuale dell’Associazione stessa.
Scioglimento dell’Associazione
15) In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati,
determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Disposizioni finali
16) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento
alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alla L.R.T. 9 dicembre 2002, n. 42, alle norme
del codice civile e ad ogni altra disposizione vigente in materia.